All'esame della Ministra Fornero una sanatoria per i lavoratori esodati incappati nei rinvii dei trattamenti pensionistici. Stiamo facendo tutto il possibile per consentire che i lavoratori cessati dal servizio in base ad accordi stipulati con la loro azienda, relativi all'esodo incentivato in attesa di pensione, siano esonerati dalle nuove regole sul rinvio della loro pensione.
La proposta all'esame del Ministero del lavoro / Governo è la seguente:
6.bis (proroga in materia di trattamenti pensionistici) 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro."
Pertanto, ove il Governo accettasse la modifica alla Legge 214/2011 (art. 24, comma 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che si sta proponendo attraverso il summenzionato comma, troveremmo il seguente nuovo testo dell'articolo:
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (( nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata )), ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; (( ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio)).
e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La proposta all'esame del Ministero del lavoro / Governo è la seguente:
6.bis (proroga in materia di trattamenti pensionistici) 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro."
Pertanto, ove il Governo accettasse la modifica alla Legge 214/2011 (art. 24, comma 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che si sta proponendo attraverso il summenzionato comma, troveremmo il seguente nuovo testo dell'articolo:
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (( nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata )), ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; (( ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio)).
e-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, nelle società totalmente partecipate dallo Stato, abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.