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Messaggeria Istantanea





Poste, il datore di lavoro non può imporre le ferie ai dipendenti

Denuncia sindacale sull'illegittimità ed abuso dell'imposizione di ferie saltuarie ai dipendenti.
Il diritto alle ferie di ogni lavoratore è irrinunciabile e la legge obbliga le parti (datore di lavoro e dipendente) ai rispettivi adempimenti.
Le norme di riferimento che si applicano al regime delle ferie sono la Costituzione italiana: art. 36 c. 3 "Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa", oltre al D. Lgs. 66/2003 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 36) che richiama i fondamentali previsti dalla legge.
In ogni caso, vale quanto stabilito dal ccnl e cioè che "II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo".
Ciò premesso invitiamo tutti i lavoratori - se necessario ricorrendo al sindacato che ricorrerà avverso i comportamenti aziendali illegittimi con tutti i mezzi previsti - a contestare l'imposizione societaria di periodi saltuari di ferie frazionate, che non contemplino l'interesse dei dipendente o non consentano il recupero delle energie psicofisiche.
E' fondamentale che il lavoratore comunichi formalmente al suo Dirigente (per iscritto) la previsione della programmazione delle ferie annuali, per consentirgli di contemperare l'interesse aziendale con quello espresso dal dipendente, secondo le compatibilità di servizio e fermo restando il diritto del dipendente al godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno 15 settembre. In aggiunta la Società assicurerà, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.
Il sindacato, preso atto di taluni scostamenti da parte di organi aziendali rispetto ai dettati contrattuali ha già inviato l'allegata lettera che invita Poste Italiane a non derogare dai principi sanciti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
A proposito di giornate festive, possiamo confermare che nel 2012 non avrà luogo quanto previsto dal Governo Berlusconi in merito agli slittamenti di alcune festività infrasettimanali nei giorni di sabato o lunedì, fatte salve quelle concordatarie; infatti il Governo si è "dimenticato" di emanare il Decreto con cui entro lo scorso novembre tali giornate avrebbero dovuto essere ricalanderizzate (fatte salve anche le festività del Santo Patrono).