Termoli (Campobasso) - Un'altra importantissima vittoria per gli avvocati Pietro D'adamo e Marianna Salemme in tema di sommnistrazione irregolare. Ormai la strada è tracciata, il Tribunale di Larino ha rafforzato il suo orientamento dopo la famosa sentenza del luglio scorso con il quale aveva condannato la ITT a riammettere una dipendente nel suo posto di lavoro.
Infatti, ieri il Giudice del Lavoro,dottore Aceto ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di Poste Italiane Spa in forza di un contratto di sommnistrazione di lavoro (gli ex interinali) con il quale Obiettivo lavoro Spa (società che fornisce manodopera) l'aveva soltanto formalmente assunto.
Il Giudice ha considerato irregolare il contratto di somministrazione di manodopera disponendo la riassunzione del dipendente nei confronti della società utilizzatrice (poste), condannando, inoltre l'azienda a corrisponderele tutte le mensilità maturate sin dalla data in cui il lavoratore ha offerto la sua prestazione lavorativa (c.d. messa in mora).
Enorme la soddisfazione del giovane 30enne originario di un paese del fortore il quale oltre al posto di lavoro e un sostanzioso risarcimento, potrà pianificare il suo futuro pensando magari di metter su famiglia.
La pronuncia del Tribunale di Larino è molto importante per tre ragioni: la prima riguarda il fatto che il Giudice Aceto ha confermato di non ritenere applicabile il Collegato Lavoro alle ipotesi di sommnistrazione irregolare e, quindi, il dipendente ha diritto ad un risarcimento del danno non limitato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità della retribuzione, ma deve essere pagato per tutto il tempo della sua inattività; la seconda attiene al significato da attribuire all'apertura giurisprudenziale confermata dal Tribunale Frentano che, primo tra quelli dell'area centromeridionale ha dichiarato nullo il contratto di somministrazione di lavoro sulla base dei soli documenti, senza sentire i testimoni; la terza ragione risiede nel recepimento della tesi della Cassazione contenuta in una pronuncia del marzo 2011 in tema di mutuo consenso, nel senso che il lasso di tempo trascorso (anche se consistente) dalla cessazione del rapporto, non determina da solo la risoluzione per inattività delle parti.
Infatti, ieri il Giudice del Lavoro,dottore Aceto ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di Poste Italiane Spa in forza di un contratto di sommnistrazione di lavoro (gli ex interinali) con il quale Obiettivo lavoro Spa (società che fornisce manodopera) l'aveva soltanto formalmente assunto.
Il Giudice ha considerato irregolare il contratto di somministrazione di manodopera disponendo la riassunzione del dipendente nei confronti della società utilizzatrice (poste), condannando, inoltre l'azienda a corrisponderele tutte le mensilità maturate sin dalla data in cui il lavoratore ha offerto la sua prestazione lavorativa (c.d. messa in mora).
Enorme la soddisfazione del giovane 30enne originario di un paese del fortore il quale oltre al posto di lavoro e un sostanzioso risarcimento, potrà pianificare il suo futuro pensando magari di metter su famiglia.
La pronuncia del Tribunale di Larino è molto importante per tre ragioni: la prima riguarda il fatto che il Giudice Aceto ha confermato di non ritenere applicabile il Collegato Lavoro alle ipotesi di sommnistrazione irregolare e, quindi, il dipendente ha diritto ad un risarcimento del danno non limitato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità della retribuzione, ma deve essere pagato per tutto il tempo della sua inattività; la seconda attiene al significato da attribuire all'apertura giurisprudenziale confermata dal Tribunale Frentano che, primo tra quelli dell'area centromeridionale ha dichiarato nullo il contratto di somministrazione di lavoro sulla base dei soli documenti, senza sentire i testimoni; la terza ragione risiede nel recepimento della tesi della Cassazione contenuta in una pronuncia del marzo 2011 in tema di mutuo consenso, nel senso che il lasso di tempo trascorso (anche se consistente) dalla cessazione del rapporto, non determina da solo la risoluzione per inattività delle parti.