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Poste, nuova gestione code negli uffici postali dal 2012 - Conto Ore agli sportelli

Con il 2012 gli sportelli degli Uffici Postali dovranno assicurare i diritti normativi relativi alla certezza dell'orario di lavoro per il personale, pur nell'eventualità di gestire code di clientela in chiusura.
Con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane del 14 aprile 2010 il sindacato e l'azienda hanno concordato una soluzione al problema delle code di sportello nell'approssimarsi dell'orario di chiusura degli uffici Postali, che non dovrà intaccare la normale programmazione giornaliera dell'orario di lavoro dei dipendenti e sarà rivolta a risolvere le situazioni non prevedibili e programmabili.
Il testo dell'accordo contrattuale in vigore dal 1 Gennaio 2011 dispone che:
Considerate le specificità del lavoro svolto a contatto con il pubblico negli Uffici Postali, le Parti convengono, con esclusivo riferimento alla gestione della clientela ancora presente nell’Ufficio al termine dell’orario di apertura al pubblico, di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2012, il conto ore individuale per gli operatori di sportello secondo le seguenti modalità:
 per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale 40 ore annuali delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;
 la determinazione di tale periodo avverrà inserendo nel computo il tempo intercorrente tra la fine del normale orario di lavoro e la timbratura in uscita che non dovrà, comunque, essere superiore al tempo intercorrente tra l’orario di chiusura al pubblico e l’ultima operazione effettuata al servizio del cliente. Tale periodo sarà valorizzato solo se superiore a 5 minuti;
 il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale, coerentemente con le esigenze di servizio. Tale recupero avverrà entro i quattro mesi successivi alla maturazione e, tendenzialmente, nella seconda metà del mese. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011.
Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 7% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
 ai fini della contabilizzazione e del relativo riconoscimento delle prestazioni di cui ai punti che precedono, si terrà conto della coerenza con le risultanze emergenti dagli applicativi in uso.
Per ogni altra fattispecie non prevista dalla presente intesa, che generi una prestazione eccedente il normale orario di lavoro, trova applicazione quanto definito dall’art. 31 del vigente CCNL.